Art. 29. Se lo statuto non fu proposto dal promotore del consorzio, ovvero se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal piu' anziano dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere: a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il luogo piu' opportuno nella provincia in cui e' compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso; b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale, proporzionate alla somma degli interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori; c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale consiglio i poteri dell'assemblea. La durata in carica dei delegati non puo' essere maggiore di cinque anni; d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente, ne abbia la rappresentanza. La durata in carica degli amministratori non puo' essere maggiore di cinque anni; e) alle norme per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati, e per le condizioni e proporzionalita' del diritto di voto nelle assemblee generali; f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e per l'approvazione di essi da parte dell'assemblea generale o del Consiglio dei delegati; g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da prestarsi dall'incaricato del servizio di tesoreria; h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell'opera e per la definizione delle eventuali opposizioni; i) al servizio tecnico necessario per l'esecuzione della bonifica, quando il consorzio ha lo scopo di assumerne la concessione; k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio. Nello stesso disegno di statuto si puo' disporre per la futura manutenzione dell'opera, aggiungendovi le norme di cui all'articolo 46.