(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Se lo statuto non fu proposto dal promotore del  consorzio,  ovvero
se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta
dal piu' anziano dei componenti, formula il disegno di  statuto,  col
quale si deve provvedere: 
 
    a) alla designazione della  sede  del  consorzio,  scegliendo  il
luogo piu' opportuno nella provincia in cui e' compreso il territorio
da bonificare o la maggior parte di esso; 
 
    b) alle rappresentanze dei  consorzi  entrati  a  far  parte  del
consorzio speciale, proporzionate  alla  somma  degli  interessi  che
hanno per la bonifica i relativi comprensori; 
 
    c)  al  modo  di  costituzione,   alla   rinnovazione   ed   alle
attribuzioni del Consiglio dei delegati, ove si  creda  opportuno  di
trasferire  in  tutto  od  in  parte  a  tale  consiglio   i   poteri
dell'assemblea. La durata in carica  dei  delegati  non  puo'  essere
maggiore di cinque anni; 
 
    d) al modo  di  costituzione,  alla  durata  in  carica  ed  alle
attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che  curi  gli  affari
del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente,  ne
abbia la rappresentanza. La durata in carica degli amministratori non
puo' essere maggiore di cinque anni; 
 
    e)  alle  norme  per  la  validita'  delle   adunanze   e   delle
deliberazioni    dell'assemblea    generale,    della     deputazione
amministrativa e del Consiglio dei delegati, e per  le  condizioni  e
proporzionalita' del diritto di voto nelle assemblee generali; 
 
    f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi
e consuntivi, e per l'approvazione di essi  da  parte  dell'assemblea
generale o del Consiglio dei delegati; 
 
    g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza  e
per  la  misura  della  cauzione  da  prestarsi  dall'incaricato  del
servizio di tesoreria; 
 
    h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle  spese
dell'opera e per la definizione delle eventuali opposizioni; 
 
    i)  al  servizio  tecnico  necessario  per   l'esecuzione   della
bonifica,  quando  il  consorzio  ha  lo  scopo   di   assumerne   la
concessione; 
 
    k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare  andamento  del
consorzio. 
 
  Nello stesso disegno di statuto si  puo'  disporre  per  la  futura
manutenzione dell'opera, aggiungendovi le norme di  cui  all'articolo
46.