Art. 32. Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 29, lo statuto cosi' approvato regola, per la sola durata dell'esecuzione dell'opera, il consorzio speciale istituito a' termini degli articoli 19 e 28. Tale consorzio e' tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica, salvo a modificare il proprio statuto in conformita' dell'articolo 46.