Art. 4. (Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato F). Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprieta' demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.