(Testo unico-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
             (Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico  oggetto  la
navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema
di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. 
 
  Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali
di proprieta' demaniale, quando altrimenti  non  dispongano  speciali
convenzioni.