Art. 19. Assemblea nazionale 1. L'assemblea nazionale e' composta da: a) il presidente nazionale; b) il vice-presidente nazionale; c) i presidenti dei comitati regionali; d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000 soci attivi della regione; e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione. 2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche. 3. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due deleghe. 4. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.