(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 19)
                              Art. 19. 
 
                         Assemblea nazionale 
 
  1. L'assemblea nazionale e' composta da: 
    a) il presidente nazionale; 
    b) il vice-presidente nazionale; 
    c) i presidenti dei comitati regionali; 
    d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra  i  propri
componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalita'
definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni  1000
soci attivi della regione; 
    e) sei membri di  diritto  rappresentati  dai  vertici  nazionali
delle componenti volontaristiche dell'Associazione. 
  2. Nelle  deliberazioni  riguardanti  la  nomina  degli  organi  di
vertice  della  Croce  rossa  italiana  e  le  revisioni  statutarie,
l'assemblea  nazionale  e'  integrata  dai  presidenti  dei  comitati
provinciali  e  locali  e  dai  vertici  nazionali  delle  componenti
volontaristiche. 
  3. Ogni componente dell'assemblea non puo'  ricevere  piu'  di  due
deleghe. 
  4. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione  con
la  maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto   e,   in   seconda
convocazione, con la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei  medesimi.
L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno  dieci
giorni  prima  a  mezzo  raccomandata,  fax  o  mezzi   equipollenti.
L'assemblea adotta le proprie decisioni a  maggioranza  semplice  dei
presenti, salva diversa previsione del presente statuto.