Art. 21. Sessioni dell'assemblea nazionale 1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale. 2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.