(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 22)
                              Art. 22. 
 
                    Consiglio direttivo nazionale 
 
  1. Il consiglio direttivo  nazionale  e'  composto  dal  presidente
nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della  Croce
rossa  italiana,  di  cui  sei  elettivi,  designati   dall'assemblea
nazionale fra i propri componenti e  sei  di  diritto,  rappresentati
dagli organi di vertice nazionali  delle  componenti  volontaristiche
della Croce rossa italiana. 
  2. Il consiglio  direttivo  nazionale  nomina  il  vice  presidente
scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente  nazionale
e nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione
e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un
vice segretario in caso di assenza o impedimento. 
  3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni. 
  4. I componenti non possono essere confermati  piu'  di  una  volta
consecutivamente.