Art. 22. Consiglio direttivo nazionale 1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento. 3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni. 4. I componenti non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.