Art. 23. Compiti del consiglio direttivo nazionale 1. Il consiglio direttivo nazionale: a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative; b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea nazionale; c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della Croce rossa; d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e approva la sua articolazione, nonche' la dotazione organica del personale civile; e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici; f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge; g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli direttivi regionali, nonche', sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere e' esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente; h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari; i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 44; l) ha poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione; m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti volontaristiche; n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del Nucleo di valutazione. 2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax. 4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.
Nota all'articolo 23: - La lettera l), dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' il seguente: «1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) - i) (Omissis); l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».