(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 23)
                              Art. 23. 
 
              Compiti del consiglio direttivo nazionale 
 
  1. Il consiglio direttivo nazionale: 
    a)  approva  le  modifiche  ai  regolamenti  nelle  materie   non
disciplinate da fonti normative; 
    b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni,
il conto consuntivo e  la  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta
dall'Associazione  da  presentare  per  l'approvazione  all'assemblea
nazionale; 
    c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della
Croce rossa; 
    d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei
servizi e approva la sua articolazione, nonche' la dotazione organica
del personale civile; 
    e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina  del
direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici; 
    f) definisce i  criteri  per  il  conferimento  di  incarichi  di
livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge; 
    g) in caso di  gravi  inadempienze  che  abbiano  determinato  un
pregiudizio per l'Associazione,  cosi'  come  in  caso  di  rilevante
violazione  delle  norme  statutarie,  puo'  sciogliere  i   consigli
direttivi  regionali,  nonche',  sentito  il  parere  del  competente
consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere
e' esercitato nei confronti dei comitati locali,  sentito  il  parere
del comitato provinciale competente; 
    h) detta gli  indirizzi  per  l'amministrazione  del  patrimonio,
delibera l'accettazione di lasciti e donazioni  immobiliari,  dispone
l'acquisto e l'alienazione dei  beni  immobili,  la  proposizione  di
azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari; 
    i) su proposta del consiglio  direttivo  provinciale  competente,
delibera in merito alla costituzione  dei  comitati  locali  ed  alla
revoca  della  stessa,  quando  vengono  meno  i  requisiti  di   cui
all'articolo 44; 
    l) ha poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali  con
riguardo anche agli  ambiti  di  attivita'  di  tutte  le  componenti
volontaristiche dell'Associazione; 
    m)  approva  i  regolamenti  elettorali  e  i  regolamenti  delle
componenti volontaristiche; 
    n) propone al presidente  nazionale  la  nomina  dei  membri  del
Nucleo di valutazione. 
  2.  Per  la  validita'  delle  adunanze  del  consiglio   direttivo
nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 
  3. Il consiglio direttivo nazionale  e'  convocato  dal  presidente
almeno  ogni  due  mesi  in  sessione   ordinaria   e   in   sessione
straordinaria  quando  ne  faccia  richiesta  un   terzo   dei   suoi
componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima
a mezzo posta o fax. 
  4. Il consiglio direttivo  nazionale  si  avvale  del  servizio  di
controllo interno, come previsto dall'articolo 13,  lettera  l),  del
decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419,  per  l'attivita'  di
valutazione e controllo  strategico,  finalizzata  a  verificare,  in
funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di   indirizzo,   l'effettiva
attuazione  delle  scelte  contenute  negli  atti  programmatici.  Il
servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale  i
risultati delle proprie analisi. 
 
          Nota all'articolo 23: 
              - La lettera l), dell'art. 13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  29  ottobre   1999,   n.   419,   recante   il
          «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59» e' il seguente: 
              «1. Le amministrazioni dello Stato  che  esercitano  la
          vigilanza sugli enti pubblici cui si  applica  il  presente
          decreto promuovono, con le  modalita'  stabilite  per  ogni
          ente dalle norme vigenti, la revisione  degli  statuti.  La
          revisione adegua gli statuti  stessi  alle  seguenti  norme
          generali, regolatrici della materia: 
                a) - i) (Omissis); 
                l) istituzione, in aggiunta all'organo di  revisione,
          di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
          fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».