Art. 24. Presidente nazionale 1. Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle citta' metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello nazionale e regionale, nonche' una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 3. Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale. 4. Il presidente nazionale: a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale; b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale; c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale. 5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. 6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione. 7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume le funzioni.
Note all'art. 24: - L'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», e' il seguente: «Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 15, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.». - Per l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)», si veda la nota all'art. 14.