(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 24)
                              Art. 24. 
 
                        Presidente nazionale 
 
  1.   Il   presidente   nazionale   dell'Associazione   e'    eletto
dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura  in  carica  quattro
anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 
  2. Non sono eleggibili alla carica di presidente  nazionale  coloro
che nei due anni precedenti abbiano svolto  funzioni  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato,  presidente  di  Regione  o  sindaco  delle
citta'  metropolitane  o  vertici   nazionali   e   regionali   delle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che
nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello
nazionale  e  regionale,  nonche'  una  delle   cariche   contemplate
nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
  3. Il presidente nazionale giura  fedelta'  ai  principi  di  Croce
rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale. 
  4. Il presidente nazionale: 
    a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli  organismi  ed
enti   internazionali   e   con   le   organizzazioni   nazionali   e
internazionali della Croce rossa internazionale; 
    b) convoca  e  presiede  l'assemblea  nazionale  e  il  consiglio
direttivo nazionale; 
    c) predispone l'ordine del  giorno  delle  sedute  del  consiglio
direttivo nazionale. 
  5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze
armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai
sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613. 
  6. In occasione di calamita' di particolare rilievo  il  presidente
nazionale assume il  coordinamento  di  tutti  i  servizi  di  pronto
intervento dell'associazione. 
  7. In caso di assenza o impedimento  del  presidente  nazionale  il
vice presidente ne assume le funzioni. 
 
          Note all'art. 24: 
              - L'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante:
          «Norme per il controllo  parlamentare  sulle  nomine  negli
          enti pubblici», e' il seguente: 
              «Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita'  sancite  da
          leggi speciali, le nomine alle cariche di cui  all'art.  1,
          eccettuati i casi dell'art. 15, sono incompatibili  con  le
          funzioni di:  a)  membro  del  Parlamento  e  dei  consigli
          regionali; b) dipendente dall'amministrazione  cui  compete
          la vigilanza o dei  Ministeri  del  bilancio,  del  tesoro,
          delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente
          dello  Stato  che  comunque   assolva   mansioni   inerenti
          all'esercizio della vigilanza sugli enti  ed  istituti;  d)
          membro dei consigli superiori o di altri organi  consultivi
          tenuti ad esprimere pareri su  provvedimenti  degli  organi
          degli  enti  ed  istituti;  e)  magistrato  ordinario,  del
          Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali,
          della  Corte  dei  conti  e  di  ogni  altra  giurisdizione
          speciale; f) avvocato  o  procuratore  presso  l'Avvocatura
          dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in  servizio
          permanente effettivo.». 
              - Per  l'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.   613   del   31   luglio   1980,   recante:
          «Riordinamento della Croce rossa italiana  (art.  70  della
          legge n. 833 del 1978)», si veda la nota all'art. 14.