Art. 25. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza. 2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidita' alle sedute del consiglio direttivo nazionale dell'Associazione: a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione; b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente; d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente; e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese. 3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto. 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso dovuto ai revisori.