(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 25)
                              Art. 25. 
 
                        Collegio dei revisori 
 
  1. Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su
tutti gli organi nazionali, regionali,  provinciali  e  locali  della
Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e'  composto  da
sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze con  funzioni  di  presidente,  uno  in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli  affari  esteri,
del Ministero della difesa  e  del  Ministero  dell'interno,  due  in
rappresentanza del Ministero della salute  e  uno  in  rappresentanza
dell'assemblea,  tutti  scelti  tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori contabili o in possesso dei requisiti  previsti  dal  codice
civile per lo svolgimento di tali funzioni,  nonche'  da  due  membri
supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal  Ministero
dell'economia e delle finanze tra esperti in  possesso  di  specifica
competenza. 
  2. Il  collegio  dei  revisori,  i  cui  componenti  devono  essere
convocati a pena di invalidita' alle sedute del  consiglio  direttivo
nazionale dell'Associazione: 
    a) verifica la correttezza dell'amministrazione  con  particolare
riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa e della  loro
esecuzione; 
    b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
    c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della  salute,
anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente; 
    d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione
dell'ente; 
    e) redige una relazione sul bilancio  di  previsione,  sulle  sue
variazioni   e   sul   suo   assestamento,   contenente   valutazioni
sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese. 
  3. I membri  del  collegio  assistono  alle  sedute  del  consiglio
direttivo nazionale, senza diritto di voto. 
  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  stabilito  il  compenso
dovuto ai revisori.