(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 26)
                              Art. 26. 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il  direttore  generale  e'  nominato  dal  consiglio  direttivo
nazionale, su proposta  del  presidente  nazionale  tra  soggetti  in
possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale
acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o  private
per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di  uffici
di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di
direzione  equivalente.  Il  rapporto  di  lavoro   e   il   relativo
trattamento economico sono regolati da apposito contratto  di  durata
non superiore a quattro anni, rinnovabile,  che  disciplina  anche  i
casi di revoca dell'incarico. 
  2. Il direttore  generale  decade  comunque  dall'incarico  con  il
consiglio che lo ha nominato. 
  3.  Il  direttore  generale   esercita   i   poteri   di   gestione
dell'Associazione  nel  rispetto  delle   direttive   del   consiglio
direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i
terzi, ad eccezione dei soggetti di cui  all'articolo  24,  comma  4,
lettera a). 
  4. Il direttore generale esercita tutte le  funzioni  previste  dal
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  per  le  corrispondenti
posizioni dirigenziali di livello generale ed  emana  l'atto  per  la
costituzione dell'organo di revisione. 
 
          Nota all'art. 26: 
              - Per il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota
          all'art. 6.