Art. 26. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i casi di revoca dell'incarico. 2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato. 3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a). 4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la costituzione dell'organo di revisione.
Nota all'art. 26: - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota all'art. 6.