Art. 15. Condizioni richieste In materia civile e commerciale le decisioni pronunciate dalle autorita' giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle relative ai diritti civili pronunciate dalle autorita' che giudicano in materia penale, sono riconosciute ed eseguite alle seguenti condizioni: a) la decisione e' stata pronunciata da un'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione; b) le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata; c) la decisione e' passata in giudicato secondo la legge dello Stato in cui e' stata pronunciata; d) la decisione non deve essere in contrasto con altra decisione giudiziaria pronunciata dallo Stato in cui la decisione deve essere eseguita; e) non e' pendente davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione; f) la decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.