(Convenzione - art. 15)
                              Art. 15. 
                        Condizioni richieste 
  In materia civile e  commerciale  le  decisioni  pronunciate  dalle
autorita' giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle
relative ai diritti civili pronunciate dalle autorita' che  giudicano
in materia  penale,  sono  riconosciute  ed  eseguite  alle  seguenti
condizioni: 
    a) la decisione e' stata pronunciata da un'autorita'  giudiziaria
competente ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione; 
    b) le parti  sono  state  regolarmente  citate,  rappresentate  o
dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione
e' stata pronunciata; 
    c) la decisione e' passata in giudicato secondo  la  legge  dello
Stato in cui e' stata pronunciata; 
    d) la decisione non deve essere in contrasto con altra  decisione
giudiziaria pronunciata dallo Stato in cui la decisione  deve  essere
eseguita; 
    e) non e' pendente davanti all'autorita' giudiziaria dello  Stato
richiesto un procedimento tra le  stesse  parti  e  per  il  medesimo
oggetto, instaurato anteriormente alla  presentazione  della  domanda
davanti all'autorita' giudiziaria che  ha  pronunciato  la  decisione
della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione; 
    f) la decisione non contiene  disposizioni  contrarie  all'ordine
pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.