(Convenzione - art. 16)
                              Art. 16. 
                             Competenza 
  Le  autorita'  giudiziarie  della  Parte   contraente   che   hanno
pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti: 
    a) se il convenuto, alla data  di  presentazione  della  domanda,
aveva la residenza o  il  domicilio  nel  territorio  di  tale  Parte
contraente; 
    b) se al momento della presentazione della domanda  il  convenuto
esercita  un'attivita'  commerciale  nel  territorio  di  tale  Parte
contraente  e  il  procedimento  nei  suoi  confronti  riguarda  tale
attivita'; 
    c) se il convenuto accetta espressamente  di  assoggettarsi  alla
competenza  dell'autorita'  giudiziaria  di  tale  Parte  contraente,
sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi
si opponga; 
    d) se il convenuto si era difeso nel  merito  della  controversia
senza  avere  anteriormente  sollevato  eccezioni  in   ordine   alla
competenza dell'autorita' giudiziaria adita; 
    e) in materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio
e' stata o deve essere eseguita nel territorio  della  Parte  la  cui
autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione; 
    f) in caso  di  responsabilita'  extracontrattuale,  se  l'evento
dannoso si e' verificato nel territorio di detta Parte contraente; 
    g) in caso di obbligazione alimentare,  se  il  creditore  aveva,
alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio
nel territorio di tale Parte contraente; 
    h) in caso di successione, se il defunto, al momento del decesso,
era cittadino della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato
la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio; 
    i) se la controversia riguarda un diritto reale su  beni  situati
nel  territorio  della  Parte  la  cui   autorita'   giudiziaria   ha
pronunciato la decisione.