Art. 16. Competenza Le autorita' giudiziarie della Parte contraente che hanno pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti: a) se il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente; b) se al momento della presentazione della domanda il convenuto esercita un'attivita' commerciale nel territorio di tale Parte contraente e il procedimento nei suoi confronti riguarda tale attivita'; c) se il convenuto accetta espressamente di assoggettarsi alla competenza dell'autorita' giudiziaria di tale Parte contraente, sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi si opponga; d) se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere anteriormente sollevato eccezioni in ordine alla competenza dell'autorita' giudiziaria adita; e) in materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione; f) in caso di responsabilita' extracontrattuale, se l'evento dannoso si e' verificato nel territorio di detta Parte contraente; g) in caso di obbligazione alimentare, se il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente; h) in caso di successione, se il defunto, al momento del decesso, era cittadino della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio; i) se la controversia riguarda un diritto reale su beni situati nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione.