Art. 17. Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento e di esecuzione La parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione deve presentare: a) una copia della decisione che presenti i requisiti richiesti per la sua autenticita'; b) un certificato della cancelleria competente attestante che la sentenza e' passata in giudicato; c) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica; d) una copia autentica della citazione della parte non comparsa, in caso di contumacia, qualora dalla decisione non risulti che la citazione e' stata regolarmente notificata.