Art. 18. Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici 1. Gli atti autentici, in particolare gli atti notarili, aventi forza esecutiva in una delle due Parti, sono dichiarati esecutivi nell'altra Parte dall'autorita' competente secondo la legge della Parte in cui avra' luogo l'esecuzione. 2. L'autorita' competente verifica unicamente se gli atti presentano i requisiti richiesti per l'autenticita' nella Parte in cui sono stati ricevuti, e se non contengono elementi contrari all'ordine pubblico della Parte in cui sono stati richiesti il riconoscimento o l'esecuzione.