(Convenzione - art. 18)
                              Art. 18. 
          Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici 
  1. Gli atti autentici, in particolare  gli  atti  notarili,  aventi
forza esecutiva in una delle due  Parti,  sono  dichiarati  esecutivi
nell'altra Parte dall'autorita' competente  secondo  la  legge  della
Parte in cui avra' luogo l'esecuzione. 
  2.  L'autorita'  competente  verifica  unicamente   se   gli   atti
presentano i requisiti richiesti per l'autenticita'  nella  Parte  in
cui sono stati  ricevuti,  e  se  non  contengono  elementi  contrari
all'ordine pubblico della  Parte  in  cui  sono  stati  richiesti  il
riconoscimento o l'esecuzione.