Art. 20. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. Il Ministero della salute assicura i lavoratori incaricati contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo. 2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: a) per responsabilita' civile verso i terzi: Euro 774.687,00 per sinistro; Euro 516.457,00 per singola persona danneggiata; Euro 258.228,00 per danni a cose od animali; b) per gli infortuni: Euro 774.687,00 per morte o invalidita' permanente; Euro 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per invalidita' temporanea. 3. Il personale incaricato, che a causa dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo e' esposto a radiazioni ionizzanti, e' assicurato obbligatoriamente presso l'I.N.A.I.L.