(Accordo- art. 20)
                              Art. 20. 
       Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 
 
  1. Il Ministero  della  salute  assicura  i  lavoratori  incaricati
contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e  contro
gli  infortuni  subiti  a  causa  ed  in   occasione   dell'attivita'
professionale espletata ai sensi del presente accordo. 
  2. Il contratto  e'  stipulato  senza  franchigia  per  i  seguenti
massimali: 
    a) per responsabilita' civile verso i terzi: 
      Euro 774.687,00 per sinistro; 
      Euro 516.457,00 per singola persona danneggiata; 
      Euro 258.228,00 per danni a cose od animali; 
    b) per gli infortuni: 
      Euro 774.687,00 per morte o invalidita' permanente; 
      Euro 78,00 giornaliere per un massimo di  trecento  giorni  per
invalidita' temporanea. 
  3.  Il   personale   incaricato,   che   a   causa   dell'attivita'
professionale espletata ai sensi del presente accordo  e'  esposto  a
radiazioni  ionizzanti,  e'   assicurato   obbligatoriamente   presso
l'I.N.A.I.L.