Art. 11. Sono ammesse al prestito dei libri, presso la biblioteca pubblica locale, o presso la biblioteca della citta' viciniore, se esse dimorino in citta' che non abbia biblioteca pubblica governativa, le seguenti persone: a) i ministri, i sottosegretari di Stato, i senatori e i deputati al Parlamento nazionale; b) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari accreditati presso il R. Governo e i consoli che hanno ottenuto il R. Exequatur; c) gli arcivescovi, i vescovi e i rabbini maggiori; d) i presidenti, consiglieri, segretari generali, referendari e segretari di sezione del Consiglio di Stato; e) i presidenti, consiglieri, procuratore generale, segretario generale e referendari della Corte dei conti; f) i funzionari delle Amministrazioni centrali o provinciali dello Stato, del Parlamento, della Casa Reale fino al grado di capo sezione inclusive, i vice presidenti dei Consigli superiori; g) gli intendenti di finanza, gli ingegneri capi del genio civile, gli avvocati erariali e gli economi generali dei benefizi vacanti; h) i prefetti e i sottoprefetti, i consiglieri delegati, i consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali; i) i presidenti delle Camere di commercio ed arti, delle Congregazioni di carita' e dei Comizi agrari; k) i magistrati fino al grado di pretore inclusive; l) i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori, e i presidenti dei Consigli notarili; m) gli ufficiali del R. esercito e della R. marina fino al grado rispettivamente di capitano o di tenente di vascello inclusive; n) i membri delle RR. Accademie ed Istituti di lettere, di Belle arti e di scienze, aventi nomina Regia; o) i presidenti delle RR. deputazioni e Societa' di storia patria; p) i presidenti, direttori e segretari degli Istituti scientifici, letterari o artistici stranieri, con carattere ufficiale; q) i provveditori agli studi; r) i capi e gli insegnanti ufficiali di tutti gli istituti e di tutte le scuole governative; e liberi docenti delle RR. Universita' e dei RR. Istituti superiori; s) i sopraintendenti e direttori dei RR. musei, delle Regie gallerie, degli scavi, degli uffici dei monumenti, degli osservatori governativi e delle stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero di agricoltura; t) i direttori dei RR. archivi di Stato; u) i capi e i bibliotecari delle biblioteche governative. Il collocamento a riposo, in aspettativa, in disponibilita' o in posizione ausiliaria non fa perdere l'ammissione al prestito a coloro che ne fruivano.