(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Sono ammesse al prestito dei libri, presso la  biblioteca  pubblica
locale, o presso  la  biblioteca  della  citta'  viciniore,  se  esse
dimorino in citta' che non abbia biblioteca pubblica governativa,  le
seguenti persone: 
 
      a) i ministri, i  sottosegretari  di  Stato,  i  senatori  e  i
deputati al Parlamento nazionale; 
 
      b) gli ambasciatori e i  ministri  plenipotenziari  accreditati
presso il R. Governo e i consoli che hanno ottenuto il R. Exequatur; 
 
      c) gli arcivescovi, i vescovi e i rabbini maggiori; 
 
      d) i presidenti, consiglieri, segretari generali, referendari e
segretari di sezione del Consiglio di Stato; 
 
      e) i presidenti, consiglieri, procuratore generale,  segretario
generale e referendari della Corte dei conti; 
 
      f) i funzionari delle Amministrazioni  centrali  o  provinciali
dello Stato, del Parlamento, della Casa Reale fino al grado  di  capo
sezione inclusive, i vice presidenti dei Consigli superiori; 
 
      g) gli intendenti di finanza,  gli  ingegneri  capi  del  genio
civile, gli avvocati erariali e gli  economi  generali  dei  benefizi
vacanti; 
 
      h) i prefetti e i  sottoprefetti,  i  consiglieri  delegati,  i
consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali; 
 
      i) i presidenti  delle  Camere  di  commercio  ed  arti,  delle
Congregazioni di carita' e dei Comizi agrari; 
 
      k) i magistrati fino al grado di pretore inclusive; 
 
      l) i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati  e  dei
Consigli di disciplina dei procuratori, e i presidenti  dei  Consigli
notarili; 
 
      m) gli ufficiali del R. esercito e  della  R.  marina  fino  al
grado rispettivamente di capitano o di tenente di vascello inclusive; 
 
      n) i membri delle RR. Accademie  ed  Istituti  di  lettere,  di
Belle arti e di scienze, aventi nomina Regia; 
 
      o) i presidenti delle RR.  deputazioni  e  Societa'  di  storia
patria; 
 
      p)  i  presidenti,  direttori  e   segretari   degli   Istituti
scientifici,  letterari  o   artistici   stranieri,   con   carattere
ufficiale; 
 
      q) i provveditori agli studi; 
 
      r) i capi e gli insegnanti ufficiali di tutti gli istituti e di
tutte le scuole governative; e liberi docenti delle RR. Universita' e
dei RR. Istituti superiori; 
 
      s) i sopraintendenti e direttori dei  RR.  musei,  delle  Regie
gallerie, degli scavi, degli uffici dei monumenti, degli  osservatori
governativi e delle stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero di
agricoltura; 
 
      t) i direttori dei RR. archivi di Stato; 
 
      u) i capi e i bibliotecari delle biblioteche governative. 
 
  Il collocamento a riposo, in aspettativa, in  disponibilita'  o  in
posizione ausiliaria non fa perdere l'ammissione al prestito a coloro
che ne fruivano.