(Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
 
  Su richiesta o di propria iniziativa, le  Amministrazioni  doganali
si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa: 
  a) la regolarita' dell'importazione nel territorio  doganale  della
Parte adita, delle merci  esportate  dal  territorio  doganale  della
Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state
eventualmente collocate; 
  b) la regolarita' dell'esportazione dal territorio  doganale  della
Parte adita, delle merci  importate  nel  territorio  doganale  della
Parte richiedente e il regime  doganale  nel  quale  le  merci  siano
eventualmente state collocate.