(Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
 
  1. Le Amministrazioni doganali  si  comunicano  reciprocamente,  su
richiesta o di propria iniziativa,  dati  ed  informazioni  circa  le
transazioni, effettuate o progettate, che  costituiscono  o  sembrano
costituire un'infrazione doganale. 
  2. Nei casi  che  possano  nuocere  seriamente  all'economia,  alla
salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad  ogni  altro  interesse
vitale di una Parte, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, ove
possibile, fornisce dati e informazioni di propria iniziativa.