Articolo 6 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, dati ed informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, ove possibile, fornisce dati e informazioni di propria iniziativa.