ARTICOLO 10
Adeguamenti del capitale autorizzato
1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno
ogni cinque anni, la capacita' massima erogabile e l'adeguatezza del
capitale autorizzato del MES. Esso puo' decidere di adeguare il
capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l'articolo 8 e
l'allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del
MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle
procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai
membri del MES in conformita' al modello di contribuzione di cui
all'articolo 11 e all'allegato I.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le
modalita' particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale
effettuati ai sensi del paragrafo 1.
3. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un
nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES e'
automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti
in detto momento per il rapporto, nell'ambito del modello di
contribuzione aggiornato di cui all'articolo 11, e la ponderazione
assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri del
MES esistenti.