ARTICOLO 8
Stock di capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni
di EUR. Esso e' suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del
valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformita' al
modello di contribuzione iniziale di cui all'articolo 11 e calcolato
nell'allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato e' composto da quote versate e
quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale
delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di
capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari.
Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari
circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a
differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da
oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per
i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di
contribuzione di cui all'articolo 11 in misura necessaria a garantire
che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. 1 membri del MES si impegnano irrevocabilmente e
incondizionatamente a versare la propria quota di capitale
autorizzato in conformita' al modello di contribuzione di cui
all'allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle
quote di capitale richiamato secondo le modalita' stabilite nel
presente trattato.
5. La responsabilita' di ciascun membro del MES e' in ogni caso
limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di
emissione determinato. Nessun membro del MES puo' essere considerato
responsabile, in virtu' della sua appartenenza al MES, degli obblighi
da questi contratti. L'obbligo di un membro del MES di contribuire al
capitale autorizzato in conformita' al presente trattato non decade
allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva
assistenza finanziaria dal MES.