ARTICOLO 9
Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori puo' richiedere il versamento in
qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un
congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del
MES.
2. Il consiglio di amministrazione puo' richiedere il versamento del
capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a
maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale
versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite,
sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo
2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la
procedura di cui all'articolo 10, che determina un congruo termine
per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale
autorizzato non versato se questo e' necessario ad evitare che il MES
risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di
altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale
informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei
governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale
carenza di fondi nelle disponibilita' del MES, il direttore generale
effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al
fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per
onorare la totalita' dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza
prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e
irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore
generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal
ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le
modalita' particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai
sensi del presente articolo.