ART. 34 - MODALITA'PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 1. Premesso che il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola area professionale, e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa area o attraverso riconversione in aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'articolo 33 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, testo integrato; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il professionista e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata del presente accordo in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 42 del presente accordo; c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; d) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'articolo 36 del presente accordo; e) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento; f) il professionista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAB, ENPAP e EPAP. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla f), l'anzianita' del servizio riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione, successivamente, all'anzianita' di laurea, e, in subordine, alla maggiore eta' anagrafica. 3. Il professionista in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio SASN competente di Genova o di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, la dichiarazione sostituiva di cui all'allegato 2. La formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 4. L'incarico a tempo determinato per la durata di 3 mesi e' conferito dall'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata al Comitato zonale. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato zonale. Durante il periodo di prova di 3 mesi al professionista compete lo stesso trattamento economico previsto per il professionista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai comma precedenti, qualora per una determinata branca si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, sempreche' motivato, il Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale- sentiti, tramite gli uffici SASN competenti, i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' professionisti ambulatoriali che prestano servizio nell' area professionale. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN competente puo' conferire incarichi provvisori mensili ad un professionista disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio mensile, eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 7. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 46. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a professionisti non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN puo' conferire l'incarico ad un professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.