(Allegato A-art. 34)
        ART. 34 - MODALITA'PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
1.  Premesso  che  il   professionista   puo'   espletare   attivita'
ambulatoriale  ai  sensi  del  presente  Accordo  in  una  sola  area
professionale, e che le ore di attivita'  sono  ricoperte  attraverso
aumenti di orario nella stessa area  o  attraverso  riconversione  in
aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque  disponibili,  di
cui  all'articolo  33  comma  1,  l'avente  diritto  e'   individuato
attraverso il seguente ordine di priorita': 
 
a) titolare di incarico a tempo indeterminato  che  svolga  nel  solo
ambito  zonale,  in  cui  e'  pubblicato  il  turno,   esclusivamente
attivita'   ambulatoriale   regolamentata   dall'Accordo   Collettivo
Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 29 luglio 2009  e  con  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  8
luglio 2010, e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione
a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, testo  integrato;
tale  priorita'  e'  valida  solo  per  l'ambito  zonale  in  cui  il
professionista e' titolare di un maggior numero  di  ore  d'incarico,
nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in  due  diversi  ambiti
regionali; 
b) titolare di incarico a tempo  indeterminato  che  svolga,  in  via
esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata del presente accordo
in diverso ambito zonale della stessa  regione  o  in  ambito  zonale
confinante se di altra regione.  Relativamente  all'attivita'  svolta
come  aumento  di  orario  ai  sensi  della  presente  lett.  b)   al
professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di  cui
all'articolo 42 del presente accordo; 
c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale,
che faccia richiesta al Comitato  zonale  di  essere  trasferito  nel
territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; 
d) titolare di incarico a tempo  indeterminato  nello  stesso  ambito
zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia  soggetto  alle
limitazioni di orario di cui all'articolo 36 del presente accordo; 
e) titolare di incarico a  tempo  determinato,  secondo  l'ordine  di
precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia  richiesta  di
incremento di orario o di trasferimento; 
f) il professionista titolare di pensione a carico  di  Enti  diversi
dall'ENPAB, ENPAP e EPAP. 
 
2. Ai fini delle procedure di  cui  al  comma  1,  per  ogni  singola
lettera dalla a) alla f), l'anzianita' del servizio  riconosciuta  ai
fini della prelazione costituisce titolo di precedenza;  in  caso  di
pari anzianita' di servizio  e'  data  precedenza  all'anzianita'  di
specializzazione, successivamente, all'anzianita' di  laurea,  e,  in
subordine, alla maggiore eta' anagrafica. 
3. Il professionista in posizione di  priorita'  viene  invitato  dal
Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia  deve
essere inviata all'ufficio SASN competente di Genova o di  Napoli,  a
comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20  giorni  dal
ricevimento  all'ufficio   SASN   stesso.   Alla   comunicazione   di
disponibilita'   dovra'   essere    allegata,    pena    l'esclusione
dall'incarico, la dichiarazione sostituiva di cui all'allegato 2.  La
formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di  30
giorni dal ricevimento della dichiarazione. 
4. L'incarico a  tempo  determinato  per  la  durata  di  3  mesi  e'
conferito dall'Ufficio SASN competente mediante  lettera  in  duplice
copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista  con
la  dichiarazione   di   accettazione   della   presente   normativa,
dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle
prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da  parte
dell'Ufficio SASN competente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  non  venga  notificata  al  professionista  la   mancata
conferma, l'incarico si intende conferito a tempo  indeterminato.  La
mancata  conferma  o  la   trasformazione   dell'incarico   a   tempo
indeterminato  e'  comunicata   al   Comitato   zonale.   Contro   il
provvedimento  di  mancata  conferma,  l'interessato  puo'   produrre
istanza di riesame al Ministero della  Salute  -  Direzione  generale
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  Servizio
Sanitario Nazionale - entro 15 giorni dalla  relativa  comunicazione.
L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento.  La
suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro  30
giorni   dalla   data   di   ricezione   dell'opposizione,    dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede  a  notificare
il provvedimento stesso all'interessato e  a  informare  il  Comitato
zonale. Durante il periodo di  prova  di  3  mesi  al  professionista
compete   lo   stesso   trattamento   economico   previsto   per   il
professionista confermato nell'incarico. 
5. In deroga  alle  priorita'  e  alle  procedure  di  cui  ai  comma
precedenti, qualora  per  una  determinata  branca  si  verifichi  la
necessita' di procedere ad un aumento di orario, sempreche' motivato,
il Ministero della Salute  -  Direzione  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale-
sentiti, tramite gli uffici SASN competenti,  i  Sindacati  firmatari
del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di  orario
ad uno o piu'  professionisti  ambulatoriali  che  prestano  servizio
nell' area professionale. L'ufficio SASN competente  deve  comunicare
al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il  nominativo
del sanitario cui e' stato incrementato  l'orario  e  la  consistenza
numerica dell'orario aumentato. 
6. In attesa  del  conferimento  dei  turni  disponibili  secondo  le
procedure su  indicate,  l'ufficio  SASN  competente  puo'  conferire
incarichi provvisori mensili ad un  professionista  disponibile,  con
priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione  di
incompatibilita'.  L'incarico  provvisorio   mensile,   eventualmente
rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con  la  nomina
del titolare. 
7. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta  lo  stesso
trattamento previsto per i sostituti non titolari di  altro  incarico
di cui al successivo articolo 46. 
8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente
di  Genova  o  Napoli  procede  alla   assegnazione   dei   turni   a
professionisti  non  ancora  titolari  di  incarico  presenti   nella
graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita'  all'atto
della  pubblicazione  dei  turni   vacanti,   secondo   l'ordine   di
graduatoria. 
9. Esperite inutilmente le procedure  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ufficio  SASN  puo'  conferire  l'incarico  ad  un   professionista
dichiaratosi disponibile ed in possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente accordo.