(Allegato A-art. 35)
                     ART. 35 - INCOMPATIBILITA' 
 
1. Fermo restando  quanto  stabilito  nell'articolo  15  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010, l'incarico  non  puo'  essere  conferito  al
professionista che: 
 
a) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di
imprese che  possano  configurarsi  in  conflitto  di  interessi  col
rapporto convenzionale con il Ministero della Salute; 
b) sia proprietario o comproprietario, azionista,  socio,  gestore  o
direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali  o
di volo operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 
 
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni  di
incompatibilita' di cui  al  presente  articolo  comporta  la  revoca
dell'incarico,  salvo  la  rimozione  della  stessa  da   parte   del
professionista interessato.