(Allegato A-art. 36)
                     ART. 36 - MASSIMALE ORARIO 
 
1. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  16  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010, ed ai fini della determinazione  dell'orario
massimo settimanale,  l'attivita'  del  professionista  svolta  negli
ambulatori  degli  uffici  SASN  si  cumula  con  quella  svolta  dal
professionista medesimo in ambulatori di enti pubblici  che  adottino
il predetto accordo,  per  incarichi  a  tempo  indeterminato  o  per
incarichi a tempo determinato. 
2. Fermo restando quanto  stabilito  dal  comma  3  dell'articolo  16
dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con
l'Accordo  Collettivo  Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, eventuali ritardi in entrata, nel
limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso,  potranno  essere
recuperati nell'arco del  mese  successivo,  compatibilmente  con  le
esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.