(Allegato A-art. 37)
ART. 37 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 
 
1. Per mutate esigenze di  servizio  e  nell'impossibilita'  di  dare
corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo  articolo  41
del  presente  accordo,  il  Ministero  della  Salute,   sentita   la
commissione di cui all'articolo 51 del  presente  accordo,  puo'  far
luogo alla riduzione dell'orario di attivita'  del  professionista  o
alla revoca  dell'incarico,  dandone  comunicazione  all'interessato,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso
di almeno 45 giorni, nonche'  al  Comitato  di  cui  all'articolo  24
dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con
l'Accordo  Collettivo  Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.