ART. 37 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilita' di dare corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 41 del presente accordo, il Ministero della Salute, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del professionista o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.