ART. 38 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 20 del succitato accordo, la riammissione in servizio del professionista deve essere disposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51 del presente accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.