(Allegato A-art. 38)
          ART. 38 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO 
 
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  19  e  20  e  dalla
norma transitoria n. 5 dell' Accordo Collettivo  Nazionale  23  marzo
2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale  29  luglio
2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8  luglio  2010,  nel  caso
previsto dal comma 1,  lettera  c)  dell'articolo  20  del  succitato
accordo, la riammissione in servizio del professionista  deve  essere
disposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  del  Ministero  della
Salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo  51  del
presente accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta  di
riammissione.