(Allegato A-art. 40)
        ART. 40 - RESPONSABILITA' CONVENZIONALI E VIOLAZIONI 
 
1. In caso di inosservanza dei doveri e  dei  compiti  derivanti  dal
presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro
30 giorni dal momento in cui ne  e'  venuto  a  conoscenza,  contesta
formalmente per iscritto al professionista le infrazioni rilevate. 
2. Il professionista  ha  la  possibilita'  di  produrre  le  proprie
controdeduzioni  entro  20  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
contestazione. 
3. L'Ufficio SASN  trasmette  tutti  gli  atti  in  suo  possesso  al
Direttore della Direzione  generale  delle  professioni  sanitarie  e
delle risorse umane del Servizio  Sanitario  Nazionale  che,  sentito
l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato,  notificato
all'interessato, sull'archiviazione del caso  o  sull'irrogazione  di
una delle sanzioni di cui  all'articolo  27  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 29 luglio 2009  e  con  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  8
luglio 2010, riportate al successivo comma 4. 
4.  Le  sanzioni  disciplinari,  elencate  in  ordine   di   gravita'
dell'infrazione accertata, sono le seguenti: 
 
a) richiamo: per lievi infrazioni dei doveri e compiti derivanti  dal
presente  accordo  collettivo  nazionale.  Il  richiamo  comporta  la
sospensione  per   un   turno   dalla   possibilita'   di   avvalersi
dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili; 
b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti
contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che  hanno  comportato
il richiamo. La diffida comporta la  sospensione  per  quattro  turni
dalla possibilita' di avvalersi dell'assegnazione  di  turni  che  si
rendessero disponibili; 
 
c) sospensione del rapporto: 
 
   1. per recidiva di  infrazioni  gia'  sanzionate  con  richiamo  e
diffida; 
   2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione  di  vantaggi
personali; 
   3. per gravi inosservanze dei  doveri  e  compiti  che  comportino
disfunzioni del servizio; 
   4. per  mancata  effettuazione  delle  prestazioni  sanitarie  e/o
medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale; 
   5. per omissione di segnalazione  del  sussistere  di  circostanze
comportanti  incompatibilita',  limitazioni  orarie,  riscossione  di
indebito emolumento; 
   6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione  di
mandato o di ordine di custodia cautelare. 
 
   c.1 La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal  Direttore
della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle  risorse
umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  entro  30  giorni   dalla
cessazione del provvedimento di cui al precedente  capoverso,  previo
parere della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51. 
   c.2 Il provvedimento di sospensione comporta  la  sospensione  del
rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni
e preclude la possibilita' di avvalersi, per  almeno  quattro  turni,
dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili. 
 
d) revoca dell'incarico: 
 
   1.  per  instaurazione  di  procedimento  penale  per  infrazioni,
configuratesi  come  reati,  per  le  quali  siano  state   accertate
gravissime responsabilita' professionali; 
   2. per recidiva specifica di infrazioni  che  hanno  gia'  portato
alla sospensione del rapporto; 
   3. per sentenza di condanna passata in giudicato. 
 
5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata e'  ammesso  ricorso  da
parte dell'interessato, da presentarsi entro  15  giorni  dalla  data
della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione
generale del Ministero  della  Salute  che,  sentita  la  commissione
consultiva centrale di cui all'articolo 51, decide in via  definitiva
entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il  relativo
provvedimento al ricorrente. 
6.  L'esito  finale   del   procedimento   disciplinare,   notificato
all'interessato, e' comunicato all'Ordine professionale di competenza
e agli uffici SASN di Napoli e Genova, oltre che al Comitato  di  cui
all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23  marzo  2005  -
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio  2009  e
con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 
7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro
180  giorni  dalla  contestazione  dell'addebito  al  professionista.
Trascorso tale termine il procedimento si estingue.