(Allegato A-art. 41)
                         ART. 41 - MOBILITA' 
 
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il  Ministero
della Salute, ufficio SASN competente, ha la  facolta'  di  avvalersi
dell'istituto della mobilita' previsto dall'articolo 17  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale  8  luglio  2010,  anche  nelle  ipotesi  di  riduzione   o
soppressione dell'orario di attivita' di cui al  precedente  articolo
37. Il relativo  provvedimento  va  comunicato  al  Comitato  di  cui
all'articolo 24 dell' accordo suindicato. 
2. La procedura  della  mobilita'  sara'  attivata  ad  iniziare  dal
professionista che abbia la minore anzianita' di servizio. 
3. Contro il provvedimento di mobilita'  e'  ammessa  opposizione  da
parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione  generale
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  Servizio
Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio  di  15  giorni  dal
ricevimento della comunicazione scritta. 
4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 
5. La suddetta Direzione  generale  emette  provvedimento  definitivo
entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, e  provvede
a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il
Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale  23
marzo 2005 - testo integrato con l'ACN 29 luglio 2009 e con  l'ACN  8
luglio 2010. 
6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio  ambulatoriale,
il  Ministero  della  Salute,  ufficio  SASN   competente,   utilizza
temporaneamente il  professionista,  senza  danno  economico  per  lo
stesso, in altra struttura ministeriale. 
7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda
del professionista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.