ART. 42 - INDENNITA' DI ACCESSO 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, qualora il professionista svolga per il Ministero della Salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano l'accordo predetto e per il quale percepisce dagli enti medesimi un rimborso per spese di viaggio, tale rimborso sara' a carico del Ministero della Salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennita' di accesso al professionista che risieda in un comune diverso da quello in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Al professionista, che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlata a tale incarico. 4. Al professionista, che risiede in localita' insulare compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e' corrisposto per ogni accesso un'indennita' pari al costo del biglietto di andata e ritorno -tariffa residente, a mezzo traghetto. 5. L'indennita' di cui al presente articolo ha decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione.