(Allegato A-art. 42)
                   ART. 42 - INDENNITA' DI ACCESSO 
 
1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  46  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010, qualora  il  professionista  svolga  per  il
Ministero della Salute  un  incarico,  al  di  fuori  del  comune  di
residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per  conto  degli
enti  pubblici  che  adottano  l'accordo  predetto  e  per  il  quale
percepisce dagli enti medesimi un rimborso per spese di viaggio, tale
rimborso sara' a carico del  Ministero  della  Salute,  ufficio  SASN
competente  e  degli  enti  predetti  in  proporzione  alle  ore  dei
rispettivi incarichi. 
2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data  di
pubblicazione del  presente  accordo,  non  compete  l'indennita'  di
accesso al professionista che risieda in un comune diverso da  quello
in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve  essere
svolto. 
3. Al professionista, che risiede in  localita'  non  compresa  nella
provincia in cui e' ubicato il presidio presso  il  quale  l'incarico
deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso  correlata  a
tale incarico. 
4. Al professionista, che  risiede  in  localita'  insulare  compresa
nella provincia in  cui  e'  ubicato  il  presidio  presso  il  quale
l'incarico deve  essere  svolto,  e'  corrisposto  per  ogni  accesso
un'indennita' pari  al  costo  del  biglietto  di  andata  e  ritorno
-tariffa residente, a mezzo traghetto. 
5. L'indennita' di cui al presente articolo ha decorrenza dalla  data
di pubblicazione del decreto di approvazione.