(Allegato A-art. 43)
   ART. 43 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 
 
1. I professionisti che operano esclusivamente per il Ministero della
Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e
speciali organizzati dal Ministero medesimo. 
2. I professionisti che operano anche per le  aziende  U.S.L.,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  33  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 29 luglio 2009  e  con  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  8
luglio 2010, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento  e/o
formazione organizzati dal Ministero medesimo,  o  da  organizzazioni
accreditate, per conto del Ministero stesso. 
3. Per la partecipazione ai  corsi  obbligatori  viene  applicato  lo
stesso trattamento previsto per  i  dipendenti  dello  Stato  con  la
qualifica di dirigente. 
4. Durante l'espletamento  dei  corsi  obbligatori  i  professionisti
partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 
5. Le ore di corso che superano  l'impegno  orario  giornaliero  sono
retribuite  a  parte,  ai  sensi  del  comma  14   dell'articolo   30
dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con
l'Accordo  Collettivo  Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 
6. L'ufficio SASN competente puo'  riconoscere  come  utile  ai  fini
dell'aggiornamento obbligatorio, formazione  permanente,  nel  limite
massimo di 32 ore annue in proporzione ad un massimale orario  di  32
ore settimanali  di  titolarita'  d'incarico,  la  partecipazione  ai
corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati
dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari,  ai
congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni  consimili  compresi
nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi  organizzati
da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa'  scientifiche
o  organismi   similari,   autorizzandone   la   partecipazione   con
concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri  a
carico dello stesso, purche' sia garantita la sostituzione.