(Allegato A-art. 45)
      ART. 45 - RAPPORTI CON I SINDACATI FIRMATARI DELL'INTESA 
 
1. Il Ministero della Salute, ufficio SASN  competente,  a  richiesta
scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso  esecutivo  con  il
presente  regolamento,  riconosce  al  professionista   che   ricopre
incarichi sindacali, brevi  permessi  retribuiti,  da  concedersi  di
volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio. 
2. I permessi di  cui  al  comma  precedente  sono  considerati  come
attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli  aspetti
sia normativi che economici previsti dal regolamento.