ART. 46 - SOSTITUZIONI 1. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al professionista, designato dal professionista titolare, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il professionista non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l'ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un professionista comunque disponibile. 2. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di 6 mesi e non e' rinnovabile. 3. Nei confronti del professionista supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 35 del presente accordo. 4. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare d'incarico spetta il compenso di cui all'articolo 49, comma 1, lettera A) (quota oraria). 5. Al professionista sostituto, che sia gia' titolare d'incarico, compete il rispettivo trattamento economico gia' in godimento, derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.