(Allegato A-art. 46)
                       ART. 46 - SOSTITUZIONI 
 
1. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio
SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al
professionista, designato dal professionista  titolare,  riconosciuto
idoneo  dal  suindicato  ufficio.  Per  le  sostituzioni  di   durata
superiore a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi,  il
professionista non abbia provveduto alla designazione del  sostituto,
l'ufficio SASN competente conferisce l'incarico di  supplenza  ad  un
professionista comunque disponibile. 
2. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la  facolta',  qualora
lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione  di  incarichi
di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma,
la durata di 6 mesi e non e' rinnovabile. 
3. Nei confronti del professionista supplente non operano i motivi di
incompatibilita' di cui all'articolo 35 del presente accordo. 
4. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare  d'incarico
spetta il compenso di cui all'articolo 49, comma 1, lettera A) (quota
oraria). 
5. Al professionista sostituto, che  sia  gia'  titolare  d'incarico,
compete  il  rispettivo  trattamento  economico  gia'  in  godimento,
derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.