(Allegato A-art. 47)
                 ART. 47 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 
 
1. Per quanto concerne il contributo dovuto  ai  rispettivi  enti  di
previdenza  e  assistenza  (ENPAB,  ENPAP,  EPAP)  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale
23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29
luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.