(Allegato A-art. 48)
             ART 48 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI 
 
1. Per quanto  concerne  la  riscossione  delle  quote  sindacali  si
applica  il  disposto  dell'articolo   51   dell'Accordo   Collettivo
Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 29 luglio 2009  e  con  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  8
luglio 2010. In particolare il Ministero della Salute,  ufficio  SASN
competente,  su  espressa  delega  dei  professionisti   interessati,
effettua le trattenute delle quote sindacali e le  versa  mensilmente
all'organizzazione sindacale  indicata  dal  professionista,  con  le
modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano  in  vigore  le
deleghe gia' rilasciate.