(Allegato A-art. 49)
                         ART. 49 - COMPENSI 
 
1. Il compenso dei professionisti ambulatoriali titolari  d'incarico,
di  cui  al   presente   accordo,   disciplinato   dall'articolo   43
dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  23  marzo  2005  -  cosi'   come
integrato  dall'articolo  31,  comma  1  e  comma   4,   dell'Accordo
collettivo Nazionale 29  luglio  2009  e  dall'articolo  8,  comma  1
tabella C e D, e comma 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale  8  luglio
2010, si articola in: 
 
A) QUOTA ORARIA 
B) QUOTA VARIABILE 
A- QUOTA ORARIA 
 
A.1 A far data dal 01.01.2008 il compenso orario  dei  professionisti
ambulatoriali e' rideterminato  in  euro  22,65  e  a  far  data  dal
01.01.2010 in euro 23,43 per ogni ora di attivita'. 
A.2 A far data dal 01.01.2008 e' corrisposta inoltre una quota oraria
in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla  data  del
31 dicembre 1998, pari a : 
   euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a  16
anni di anzianita'); 
   euro 0,022 per mese dal 193esimo. 
 
B - QUOTA VARIABILE 
 
B.1  A  decorrere  dal  01.01.2008,  le   quote   da   destinare   ai
professionisti ambulatoriali per attivita' connesse alla formulazione
del  giudizio  medico-legale   circa   l'idoneita'   al   lavoro   in
collaborazione con il medico di medicina  generale,  ambulatoriale  o
fiduciario,  nell'ambito  delle   visite   biennali,   delle   visite
preventive d'imbarco, delle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, e
di quelle  di  particolare  impegno  professionale  eseguibili  nelle
strutture degli uffici SASN, oltre a  quelle  concernenti  le  visite
psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di  licenze
ed attestati aeronautici, costituiscono un fondo per la  ponderazione
qualitativa delle quote orarie, non  riassorbibili,  quantificate  in
euro 1,75 per ora  di  incarico,salvo  quanto  previsto  dalla  norma
transitoria n.1 del presente accordo. 
 
C - ARRETRATI BIENNI 2006-2007 e 2008-2009 
 
C.1.  Ai  professionisti  sono  corrisposti   arretrati,   ai   sensi
dell'articolo 4 tabella C dell'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio
2009 e dall'articolo 8 comma  1  tabella  C  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010 nella seguente misura: 
 
Anno 2006                  euro 0,10 per le ore retribuite; 
Anno 2007                  euro 1,17 per le ore retribuite; 
Anno 2008                  euro 0,11 per le ore retribuite; 
Anno 2009                  euro 0,88 per le ore retribuite.