(Allegato A-art. 50)
         ART. 50 - PREMIO DI OPEROSITA' E DI COLLABORAZIONE 
 
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010 per l'attivita'  svolta  per  conto
del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, alla  cessazione
del rapporto convenzionale ai professionisti spetta, dopo un anno  di
servizio, un premio di operosita' nella misura di una mensilita'  per
ogni  anno  di  servizio  prestato,  con   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 49 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23  marzo  2005  -
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale  29  luglio  2009,
con esclusione dei commi 6, 7 e 9. 
2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario,  di  cui
all'articolo 49 del presente accordo, lettera A,  punti  A1  e  A2  e
lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 
3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il  premio  annuo  di
collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso  orario  annuo,  di
cui all'articolo 49 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2  e
lettera B, punto B1. 
4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il  31  dicembre
dell'anno di competenza.