ART. 52 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo
Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010, ad integrazione del comma 1, sono
prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n.
146 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico
legali:
a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi
forniti di richiesta di pronto imbarco;
c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale
di volo con licenze o attestati in scadenza;
d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di
pronto imbarco.