Art. 37 In deroga a quanto e' disposto all'art. 269, parto X (Clausole economiche) del presente trattato, coloro che hanno la propria dimora abituale nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica trasferiti all'Italia e che durante la guerra si sono trovati fuori dei territori della data Monarchia, o sono stati imprigionati, internati o allontanati, profitteranno integralmente delle disposizioni di cui agli articoli 252 e 253.