(Trattato-art. 37)
 
                               Art. 37 
 
 
  In deroga a quanto e' disposto  all'art.  269,  parto  X  (Clausole
economiche) del presente trattato, coloro che hanno la propria dimora
abituale  nei   territori   dell'antica   Monarchia   austro-ungarica
trasferiti all'Italia e che durante la guerra si sono  trovati  fuori
dei territori  della  data  Monarchia,  o  sono  stati  imprigionati,
internati   o   allontanati,   profitteranno   integralmente    delle
disposizioni di cui agli articoli 252 e 253.