(Trattato-art. 38)
 
                               Art. 38 
 
 
  Usa convenzione speciale stabilira' le condizioni  di  rimborso  in
moneta austriaca,  delle  spese  eccezionali  di  guerra  anticipate,
durante la guerra, territori  dell'antica  Monarchia  austro-ungarica
trasferiti all'Italia, o  dalle  collettivita'  pubbliche  dei  detti
territori,  per  conto  della  Monarchia,   a   termini   della   sua
legislazione, in specie per assegni  alle  famiglie  dei  richiamati,
requisizioni, alloggi militari, sovvenzioni ai profughi. 
 
  Sara' tenuto conto  all'Austria,  nella  determinazione  di  queste
somme,  della  parte  per  la  quale  i  detti  territori   avrebbero
contribuito, di fronte all'Austria-Ungheria, a tali  rimborsi,  nella
proporzione in cui essi contribuirono, nel 1913, alle  entrate  della
Monarchia.