Art. 38 Usa convenzione speciale stabilira' le condizioni di rimborso in moneta austriaca, delle spese eccezionali di guerra anticipate, durante la guerra, territori dell'antica Monarchia austro-ungarica trasferiti all'Italia, o dalle collettivita' pubbliche dei detti territori, per conto della Monarchia, a termini della sua legislazione, in specie per assegni alle famiglie dei richiamati, requisizioni, alloggi militari, sovvenzioni ai profughi. Sara' tenuto conto all'Austria, nella determinazione di queste somme, della parte per la quale i detti territori avrebbero contribuito, di fronte all'Austria-Ungheria, a tali rimborsi, nella proporzione in cui essi contribuirono, nel 1913, alle entrate della Monarchia.