Art. 41 Con riserva delle disposizioni dell'art. 204, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato, relative all'acquisto e al pagamento dei beni e delle proprieta' demaniali, la Stato italiano e' surrogato nei diritti che aveva lo stato austriaco su tutte le linee ferroviarie gestito dall'amministrazione delle ferrovie del detto Stato, attualmente in esercizio o in costruzione, esistenti nei territori trasferiti all'Italia. La stessa disposizione si applica per quanto concerne i diritti dell'antica Monarchia austro-ungarica sulle concessioni di ferrovie e tramvie situata nei territori predetti. Le stazioni di frontiera saranno determinate merce' un accordo ulteriore.