(Trattato-art. 41)
 
                               Art. 41 
 
 
  Con riserva delle disposizioni dell'art. 204,  parte  IX  (Clausole
finanziarie)  del  presente  trattato,  relative  all'acquisto  e  al
pagamento dei beni e delle proprieta' demaniali, la Stato italiano e'
surrogato nei diritti che aveva lo stato austriaco su tutte le  linee
ferroviarie gestito dall'amministrazione  delle  ferrovie  del  detto
Stato, attualmente in  esercizio  o  in  costruzione,  esistenti  nei
territori trasferiti all'Italia. 
 
  La stessa disposizione si applica per  quanto  concerne  i  diritti
dell'antica Monarchia austro-ungarica sulle concessioni di ferrovie e
tramvie situata nei territori predetti. 
 
  Le stazioni di frontiera  saranno  determinate  merce'  un  accordo
ulteriore.