Art. 43 Par quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, l'Austria rinuncia, per conto proprio o dei propri sudditi, a prevalersi, a datare dal 3 novembre 1918, di qualsiasi accordo, disposizione o legge per l'istituzione di trusts, sindacati e altri organi simili che possano sussistere a suo profitto, relativamente ai prodotti dei detti territori.