Art. 44 Durante un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le officine centrali di energia elettrica situate in territorio austriaco che forniscono energia elettrica ai territori trasferiti all'Italia o agli stabilimenti l'attivita' dei quali passi all'Italia, dovranno continuarne la fornitura fino a concorrenza delle quantita' corrispondenti agli impegni e contratti in corso il 3 novembre 1918. L'Austria riconosce inoltre il diritto dell'Italia al libero uso delle acque del lago Raibl e del suo emissario, e il diritto di divergere queste acque al bacino della Korinitza.