(Trattato-art. 44)
 
                               Art. 44 
 
 
  Durante un  periodo  di  dieci  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente trattato, le officine centrali di energia elettrica  situate
in territorio austriaco che forniscono energia elettrica ai territori
trasferiti all'Italia o agli stabilimenti l'attivita' dei quali passi
all'Italia, dovranno continuarne  la  fornitura  fino  a  concorrenza
delle quantita' corrispondenti agli impegni e contratti in corso il 3
novembre 1918. 
 
  L'Austria riconosce inoltre il diritto dell'Italia  al  libero  uso
delle acque del lago Raibl e del  suo  emissario,  e  il  diritto  di
divergere queste acque al bacino della Korinitza.