Art. 45 1° Le sentenze pronunciate in materia civile e commerciale dopo il 4 agosto 1914, dai tribunali dei territori trasferiti all'Italia, tra gli abitanti di questi territori e alti sudditi dell'antico Impero d'Austria, o tra gli abitanti predetti e i sudditi delle Potenze alleate della Monarchia austro-ungarica, non saranno esecutive se non in seguito a dichiarazione di exequatur, pronunziata dai nuovi tribunali corrispondenti dei territori in questione. 2° Tutte le sentenze pronunciate dopo il 4 agosto 1914, per crimini o delitti politici, dalle autorita' giudiziario dell'antica Monarchia. austro-ungarica contro cittadini italiani, compresi coloro che acquisteranno la cittadinanza italiana in virtu' del presente trattato, saranno considerate nulle. 3° Per tutto cio' che concerne i provvedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del presente trattato davanti alle autorita' competenti dai territori trasferiti all'Italia, e fino all'entrata in vigore di una convenzione speciale in proposito, le autorita' giudiziarie italiane od austriache avranno reciprocamente facolta' di corrispondere direttamente fra loro, e sara' dato seguito alle richieste cosi' presentate, con riserva delle leggi d'ordine pubblico del paese alle autorita' del quale la richiesta e' diretta. 4° Saranno sospesi tutti i ricorsi proposti alle autorita' giudiziarie ed amministrative superiori austriache, aventi la loro sede fuori dei territori trasferiti all'Italia contro le decisioni delle autorita' giudiziarie o amministrative dei detti territori. Gli incartamenti saranno restituiti alle autorita', contro la decisione delle quali il ricorso e' stato proposto; queste dovranno trasmetterli senza ritardo all'autorita' italiana competente. 5° Ogni altra questione di competenza, di procedura o di amministrazione della giustizia sara' definita merce' una convenzione speciale fra l'Italia e l'Austria.