(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
  Per  l'amministrazione  dei  beni  patrimoniali  dello  Stato,   si
osservano le prescrizioni dei  successivi  articoli  11  a  35  salvo
quanto e' disposto dal Regio decreto 18  gennaio  1923,  n.  94,  che
istituisce il provveditorato generale dello Stato, e  dalle  relative
norme regolamentari.