(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
  Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per  l'oggetto
a cui si riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile. 
 
  Sono considerati immobili, agli effetti  della  compilazione  degli
inventari,  anche  i  musei,  le  pinacoteche,  le  biblioteche   gli
osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte  artistiche  e
scientifiche che vi si contengono. 
 
  Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo  Stato  sono
considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro
esercizio; salvo quanto,  pei  materiali  fuori  d'uso,  e'  disposto
dall'art. 35 del presente regolamento.