(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
  I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge,  sono
quelli enumerati  dal  Codice  civile.  Fra  essi  vanno  compresi  i
materiali  per  servizi  pubblici  non  ritenuti  immobili  ai  sensi
dell'articolo precedente, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti
che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.