(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
  Si  considerano  non  disponibili  quei  beni  che  per   la   loro
destinazione  ad  un  servizio  pubblico  o  governativo  ovvero  per
disposizioni di legge non possono essere alienati  o  comunque  tolti
dal patrimonio dello Stato. 
 
  Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.