(Codice di procedura penale-art. 31)
 
                               Art. 31 
 
                      (Competenza del pretore) 
 
  Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la  legge
stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo  a  tre  anni
ovvero una pena  pecunaria,  sola  o  congiunta  alla  predetta  pena
detentiva, non superiore nel massimo a lire diecimila. 
 
  Tuttavia il procuratore del Re con provvedimento insindacabile puo'
disporre,  fino  a  che  non  sia  per  la  prima  volta  aperto   il
dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale.