Art. 31 (Competenza del pretore) Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecunaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non superiore nel massimo a lire diecimila. Tuttavia il procuratore del Re con provvedimento insindacabile puo' disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale.