(Codice di procedura penale-art. 33)
 
                               Art. 33 
 
             (Dichiarazione d'incompetenza per materia) 
 
  L'incompetenza per materia e' dichiarata anche  d'ufficio  in  ogni
stato del giudizio. Non puo' essere dichiarata nel giudizio d'appello
se l'eccezione d'incompetenza non e' stata proposta nel  giudizio  di
primo grado. 
 
  Nel dichiarare  la  propria  incompetenza,  se  l'imputato  non  e'
detenuto, il giudice ha obbligo ovvero facolta' di  emettere  mandato
d'arresto, quando la legge obbliga o autorizza il giudice  competente
a emettere mandato di cattura.