Art. 33 (Dichiarazione d'incompetenza per materia) L'incompetenza per materia e' dichiarata anche d'ufficio in ogni stato del giudizio. Non puo' essere dichiarata nel giudizio d'appello se l'eccezione d'incompetenza non e' stata proposta nel giudizio di primo grado. Nel dichiarare la propria incompetenza, se l'imputato non e' detenuto, il giudice ha obbligo ovvero facolta' di emettere mandato d'arresto, quando la legge obbliga o autorizza il giudice competente a emettere mandato di cattura.