(Codice di procedura penale-art. 34)
 
                               Art. 34 
 
        (Nullita' determinata dall'incompetenza per materia) 
 
  L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce  la
nullita' degli atti, ad eccezione di quelli che  non  possono  essere
rinnovati. 
 
  Tuttavia la nullita' non ha luogo quando il giudice  di  competenza
superiore ha giudicato di  un  reato  attribuito  ad  un  giudice  di
competenza inferiore, senza che sia stata  chiesta  la  dichiarazione
d'incompetenza. 
 
  Se il giudice che ha in tal modo  conosciuto  del  reato  ha  anche
competenza di secondo grado rispetto al  giudice  che  sarebbe  stato
competente, contro la sentenza non e' ammesso l'appello.