Art. 34 (Nullita' determinata dall'incompetenza per materia) L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullita' degli atti, ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati. Tuttavia la nullita' non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza. Se il giudice che ha in tal modo conosciuto del reato ha anche competenza di secondo grado rispetto al giudice che sarebbe stato competente, contro la sentenza non e' ammesso l'appello.